Ecobonus: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato con 10 mesi di ritardo la guida aggiornata

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a ben 10 mesi di distanza dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, l’aggiornamento della guida Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. La pubblicazione tiene conto delle importanti modifiche al sistema dell’ecobonus introdotte, appunto, dalla legge di bilancio, ma, considerando le nuove modifiche che saranno presenti nella manovra finanziaria 2019, il documento dovrà essere a breve nuovamente aggiornato.

Infatti, come esplicitato nel documento programmatico di bilancio, inviato dal Governo a Bruxelles, il sistema delle detrazioni fiscali (ecobonus, ristrutturazioni edilizie, bonus verde, bonus mobili) sarà prorogato al 31 dicembre 2019, però per quanto concerne l’ecobonus sono attese importanti novità legate all’introduzione di massimali specifici di costo per singola tipologia di intervento.

Riportiamo di seguito gli aggiornamenti della Guida (introdotti 10 mesi fa dalla Legge di Bilancio):

– Riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
– Riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)
– Esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
– Introduzione per l’anno 2018 di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per
l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
– Detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
– Detrazioni più elevate per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (già prorogate al 31 dicembre 2021 dalla precedente legge di bilancio), nel caso in cui si riescano  a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70
o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi condominiali la legge di bilancio 2018 ha previsto detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
– Possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali.
Pertanto, indipendentemente dall’immobile su cui si effettuano gli interventi, dal 2018 tutti i contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (i cosiddetti incapienti) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I contribuenti diversi dagli incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ad esclusione, però, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.