L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.56 del 31 ottobre 2018, ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla cessione del credito derivante dall’ecobonus, cioè le detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art.14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. art. 11, legge 27 luglio 2000, n . 212.
L’Agenzia ha infatti risposto al quesito posto da un contribuente in procinto di acquistare a titolo gratuito dal padre un credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio, non in condominio ma in comproprietà tra il padre e lo zio, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che lo compongono.
Per l’Agenzia, nel caso in questione sono applicabili le indicazioni fornite nella circolare n. 11/E del 2017, relativamente ai soggetti privati cessionari. In particolare, tenuto conto che il richiedente (il figlio) non ha alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima, l’Agenzia ritiene che tale collegamento, necessario ai fini della cedibilità del credito
corrispondente alla detrazione medesima in base ai chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 11/E del 2018, non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.
Stessa conclusione si avrebbe, per l’Agenzia, anche nell’ipotesi di una donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione: anche in questo caso non può discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito.
L’Agenzia, comunque, il problema non si pone, perché, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica,ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Salvo diverso accordo delle parti, pertanto, in caso di donazione, il beneficiario potrà, comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.
L’Agenzia ha anche precisato che nel caso in oggetto, la cessione del credito non avrebbe, in ogni caso, potuto riguardare le spese effettuate nell’anno 2017 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, perché tale possibilità è stata introdotta solo con la citata legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e, pertanto, può trovare applicazione solo per le spese sostenute a partire da tale data. Nel caso di spese sostenute nel 2017, i contribuenti potevano cedere, sotto forma di credito, la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte dei soggetti “no tax area” ovvero quella spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e del 75 del cento, da parte dei soggetti diversi dai soggetti “no tax area”.