Detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Sono possibili nel caso di rifacimento di un pavimento contro terra?

Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico pubblicate recentemente nella rubrica La Posta di Fiscooggi.it, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate. Le riportiamo integralmente, perchè rappresentano casi concreti di dubbi relativi all’applicazione delle detrazioni fiscali.
Il primo quesito riguarda la possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali nel caso di rifacimento e coibentazione di un pavimento contro terra.
La risposta di Fisco Oggi è la seguente: Per il rifacimento del “pavimento contro terra” è possibile fruire della detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e siano eseguiti gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione (risoluzione n. 71/E del 25 giugno 2012).
Il secondo quesito riguarda invece l’intestazione dei documenti relativi alla detrazione: nel caso in cui il nominativo indicato sulla scheda informativa per ENEA non coincida con l’intestatario del bonifico di pagamento, a chi spetta le detrazione?
La risposta di Fisco Oggi è la seguente: I soggetti che possono fruire della detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico (o della fattura), la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento. Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 306).