L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, cioè l’utilissimo e (corposo) documento che illustra gli incentivi in materia fiscale legati agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuati sia sulle singole unità abitative sia sulle parti comuni di edifici condominiali.
Quindi, in primo luogo, le detrazioni Irpef del 50% (fino a un ammontare complessivo di 96.000 euro), in base all’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche. Ma anche altri tipi di agevolazione, come la possibilità di pagare l’Iva in misura ridotta, quella di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale, le detrazioni per l’acquisto diimmobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturatie e quelle per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
L’aggiornamento della guida tiene conto delle ultime modifiche al sistema incentivante e, in particolar modo di:
1) Proroga della maggiore detrazione Irpef. Infatti la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ha rinviato al 31 dicembre 2019 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limitemassimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
2) Cessione del credito per gli interventi conseguenti un risparmio energetico. Nel caso di interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, è possibile usufruire delle detrazioni del 50%. In questo caso, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltàdi cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È comunque esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
3) Comunicazione all’ENEA. Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l’invio della documentazione all’Enea andava effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa,entro 90 giornidalla data di fine lavori, attraversoil sito https://bonuscasa2019.enea.it/. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. NB: con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa,la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.
L’Agenzia ha anche aggiornato la guida Sisma Bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici