Cessione del credito e detrazioni fiscali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la pubblicazione della Circolare n. 11E del 18 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018.

Proprio alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera della legge di bilancio, l’Agenzia ha ritenuto necessario fornire chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, chiedendo un parere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, al fine di identificare correttamente la ratio sottesa alle misure in oggetto.

Cedibilità illimitata. In merito alla cessione del credito, l’Agenzia, riportando il parere della Ragioneria Generale, ha precisato che la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica, immediatamente e per un importo pari al valore totale della detrazione richiesta in 10 anni. Ciò va tenuto in debita considerazione al fine di individuare la ratio che sottende l’introduzione delle misure in oggetto, che certamente non potrebbe essere quella di determinare il prodursi dei predetti effetti negativi di finanza pubblica. Pertanto, in adesione al parere fornito dalla Ragioneria Generale:

a) la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
b) per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Banche e intermediari finanziari. La normativa non individua gli istituti di credito e gli intermediari finanziari esclusi dal novero dei cessionari attraverso un esplicito richiamo alla normativa relativa al settore creditizio e bancario. L’Agenzia ritiene pertanto che tale preclusione riguardi non solo gli istituti di credito e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (emanato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ai quali l’ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica, ma anche tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Risultano, quindi, esclusi dal novero dei cessionari, ad esempio, anche i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile
1999, n. 130.
Si ricorda, in ogni caso, che a favore delle società classificabili nel settore delle società finanziarie non potrà essere effettuata né
l’originaria cessione del credito né l’eventuale successiva cessione da parte del primo cessionario, a prescindere dalla circostanza che le stesse facciano o meno parte di un gruppo societario.
A titolo esemplificativo, il credito risulta cedibile nei confronti:
– degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili di cui a gli articoli 2602 e seguenti del codice civile, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
– le ESCO;
– le società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
Resta fermo, come detto, il divieto di cessione nei confronti di società finanziarie, ancorché le stesse facciano parte della compagine dei suddetti Organismi associativi, delle ESCO e delle SSE.