La Regione Toscana ha pubblicato, sul Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 8.11.2017, il bando Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili per pruomovere l’efficienza energetica degli immobili di unità locali o sedi operative di attività produttive e/o altre attività economiche, con sede nel territorio regionale. Si tratta del secondo bando attivato nel 2017 per l’efficientamento energetico degli immobili delle imprese: il primo bando 2017 è uscito a maggio ed è scaduto il 7 settembre 2017. Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale del Fesr 2014-2020, ed in particolare dalle risorse stanziate sull’asse azione 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” – azione 4.2.1 sub azione a1 del programma.
Dotazione finanziaria
Il Bando ha a disposizione 3.200.000 euro. Di questi, 500.000 euro sono allocati in via prioritaria a favore di progetti di efficientamento energetico delle imprese aventi sedi operative esistenti nei Comuni del Parco Agricolo della Piana.
Beneficiari
Possono presentare domanda le micro, piccole, medie imprese (MPMI) e le grandi imprese (GI). Le imprese devono esercitare un’attività identificata come prevalente che rientri in uno dei seguenti Codici Ateco Istat 2007, afferenti i due raggruppamenti di settori:
1) industria, artigianato, cooperazione e altri settori e
2) turismo, commercio e cultura
B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
C – Attività manifatturiere, con le limitazioni per le divisioni 10, 11 e 12 previste dal POR FESR 2014-2020;
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
F – Costruzioni;
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;
H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
J – Servizi di informazione e comunicazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;
Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94
Un’impresa può presentare al massimo 3 domande e gli interventi devono essere realizzati in unità locali o sedi operative esistenti sedi di attività produttive e/o altre attività economiche, aventi sede nel territorio regionale. Ciascuna domanda deve riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente che consiste in un singolo edificio (o unità immobiliare).
Non possono presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Tipologia di interventi ammissibili
a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:
1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
2a) sostituzione di serramenti e infissi;
3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:
– impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
– impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell’immobile;
5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento
b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell’autoconsumo:
1b) impianti solari termici
2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia
3b) pompe di calore
4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti
5b) impianti solari fotovoltaici
Sono ammessi gli interventi realizzati in unità locali/sedi operative esistenti nella disponibilità dell’impresa richiedente secondo le forme dell’ordinamento giuridico vigente e in cui si svolge l’attività operativa, consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell’impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.
Sono ammissibili solo progetti il cui inizio lavori non è precedente al 26/04/2016, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del Por Fesr alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013.
Non sono ammessi:
– progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto
– interventi che comportano spese ammissibili inferiori a 20.000 euro
Le domande devono prevedere interventi che conseguono una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento (da valutarsi come media dei consumi degli ultimi 3 anni dalla data di presentazione della domanda) maggiore o uguale al 10%.
Le domande ai fini dell’ammissibilità devono prevedere interventi che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti nelle seguenti Direttive , laddove applicabili:
– Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
– Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
– Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Il superamento dei requisiti minimi deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione tecnica del progetto da allegare alla domanda. Le domande devono essere corredate obbligatoriamente da:
1) relazione tecnica o audit energetico ante intervento riferita all’immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, indipendente ed esterno all’impresa, contenente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni.
2) relazione tecnica del progetto riferita all’immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione, indipendente ed esterno all’impresa, con la descrizione del progetto e degli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell’efficienza energetica, di potenza e produzione di energia nonchè di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti.
3) preventivi
4) giustificativi di spesa (fatture o documenti equipollenti) o pagamenti inerenti le spese di investimento e documenti attestanti la data di inizio lavori, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti la data di presentazione della domanda
Tipologia ed entità del contributo.
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale secondo quanto stabilito nel Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.
Il valore massimo del contributo, in percentuale sul costo ammissibile per dimensione di impresa:
Micro-Piccola impresa 40%
Media Impresa 30%
Grande Impresa 20%
Presentazione delle domande
La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente on line, previa registrazione sul sistema di
Accesso Unico ai bandi (AU) di Sviluppo Toscana entro il 28 febbraio 2018.